Amministrazione Trasparente
D.Lgs 33/2013 - Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
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Sottocategorie
Documenti

Delibere Consiglio di istituto verbale n. 4 del 07.02.2023
- 31/08/2023
- Provvedimenti organi indirizzo-politico

Consiglio di Istituto: delibere verbale n. 3 del 29.11.2022
- 31/08/2023
- Provvedimenti organi indirizzo-politico

Pubblicazione Verbale n.8 Consiglio Istituto
- 14/05/2021
- Provvedimenti organi indirizzo-politico

Consiglio Istituto: deliberazioni
- 05/01/2021
- Provvedimenti organi indirizzo-politico